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Per gli artisti e i professionisti l'obbligo di riscuotere i compensi con strumenti finanziari "tracciabili" (pos, assegni bancari non trasferibili, carte di credito, bonifici, ecc.), decorre solo dalla data in cui entra in vigore la legge di conversione del d.l. n. 223/2006, e non, quindi, dal 4.7.2006 (data di entrata in vigore del citato d.l. n. 223/2006).

 

Fatti salvi, pertanto, gli incassi dei professionisti avvenuti in contanti nei giorni precedenti senza il rispetto dei limiti previsti dalla neo norma. La novità interpretativa, favorevole ai professionisti, è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 04/08/2006, che ha pure chiarito che i prelevamenti per effettuare le spese personali (di importo ragionevole) non necessariamente devono essere documentati dal professionista, in tale evenienza non si verifica l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

Come è noto gli artisti e professioni sono tenuti ad avere, per la gestione dell'attività professionale, uno o più conti correnti bancari o postali. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per fare affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della professione (l’obbligo riguarda anche le società o associazioni tra artisti e professionisti). I compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro.

Ma la conversione del provvedimento da parte del Senato ha fatto si che detto limite va applicato solo a partire dal 1.7.2008. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30.6.2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000,00. Infine, per il periodo compreso tra il 1.7.2007 e il 30.6.2008, il limite é stabilito in 500 euro.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, in maniera rassicurante, ha chiarito che i conti correnti bancari o postali, che devono essere tenuti sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non devono obbligatoriamente essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

Neppure la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera personale (familiare o extra – professionale) può essere di ostacolo alla norma che considera i "prelevamenti" dai predetti come una sorta di "compensi" qualora il contribuente non riesca a dimostrare che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Secondo la circolare, i contribuenti interessati non hanno l’onere di fornire la predetta dimostrazione per i prelievi che, per l'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale.

 

 

Tale interpretazione dell’Agenzia delle Entrate lascia ritenere che gli importi prelevati in maniera logica dal proprio conto per fare fronte alle spese personali non siano sottoposti a presunzioni di evasione, ma andranno poi visti i casi in concreto durante le verifiche dei funzionari preposti. E, comunque, preferibile tentare di documentare, nei limiti del possibile, tutte le spese effettuate anche a titolo personale e di conservarle fino a quando non si prescrive l’accertamento (di norma entro 5 anni).

 

 

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