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, venerd́ 29 marzo 2024
                             
                                                                               

   Orario dello studio : Lun-Giov 9,00-12,30             


Fax , E-mail e Sito Internet
sono sempre disponibili , agli indirizzi indicati a fondo pagina
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Ricordatevi di consultare periodicamente il vs indirizzo di Posta Elettronica Certificata  PEC


Vi ricordiamo di leggere abitualmente  la PEC della Vs. impresa/attivita’ professionale in quanto sempre con piu’ frequenza gli Enti  inviano attraverso PEC comunicazioni che un tempo venivano inviate a mezzo posta raccomandata.

Pertanto la mancata lettura puo’ causare la non conoscenza di termini di  scadenze, di pagamenti   e/o adempimenti con conseguenze immaginabili.

A solo titolo informativo la TARI da parte del Comune di Genova viene inviata via PEC , le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e da Equitalia  anche.

Inoltre assicurateVi che la PEC sia sempre attiva e in occasione della scadenza va rinnovata tempestivamente e qualora venga modificata deve esserne data comunicazione al Registro delle Imprese o Rea della CCIAA

Qualora lo desideraste Vi ricordiamo che, su Vostra richiesta, lo Studio può svolgere e fornire un servizio di monitoraggio e di controllo della Vs Pec

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                NUOVO MINIMO VERSAMENTI

Con l'art 9 del Dlgs Semplificazioni adempimenti pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio, si prevede di ampliare la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

In particolare, si innalza a 100 euro la soglia dei versamenti minimi



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Registratori di cassa

in questo ultimo periodo si è generato più di un dubbio sulla necessità di adeguare i Registratori Telematici alle nuove specifiche tecniche (versione RT V11).

L’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha chiarito che l’adeguamento dei Registratori Telematici entro il 2023 non è obbligatorio ma è solo funzionale alla gestione della nuova lotteria degli scontrini e all’adeguamento alle nuove specifiche tecniche.

L’eventuale adeguamento del Registratore Telematico dopo il 2023 non è quindi sanzionato e l’esercente può quindi operare senza problemi anche con il Registratore Telematico non aggiornato.

Si ricorda che l’aggiornamento dei Registratori Telematici è un obbligo posto in capo ai produttori degli stessi e deve obbligatoriamente essere fatto alla data della prossima verifica biennale dei Registratori Telematici (data monitorata dal Produttore del Registratore telematico e non dall’esercente).

È però da sottolineare che l’adeguamento fatto dopo il 31/12/2023 fa perdere il credito di imposta attualmente riconosciuto in misura pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni Registratore Telematico.

L’adeguamento del Registratore Telematico entro il 2023, seppure non obbligatorio, può quindi essere da valutare al fine di godere del credito di imposta appena detto.

 






   TITOLARE  EFFETTIVO   PROVV.TO SOSPESO


Entro l'11 dicembre 2023 Comunicazione obbligatoria del Titolare Effettivo al Registro Imprese.


E’ istituito presso il Registro delle Imprese il Registro dei titolari effettivi: secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Ci sono 60 giorni di tempo per dichiarare i dati.


In data 9 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo dei quattro provvedimenti del Ministero

delle imprese e del made in Italy (MIMIT ex MISE) che ha

confermato l’avvio del Registro dei titolari effettivi, fissando il termine ultimo per l’adempimento all’11dicembre 2023


I soggetti tenuti a effettuare l’adempimento sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.


La comunicazione dovrà avvenire tramite l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese tramite l’ambiente di compilazione DIRE (o altro software compatibile di terze parti) esclusivamente col nuovo modello base “TE” e tale comunicazione non potrà contenere altri adempimenti contestuali al registro delle Imprese e la REA o destinati ad altri Enti.


La distinta e l’autodichiarazione sui dati e le informazioni

sulla titolarità effettiva dovranno essere sottoscritte con FIRMA DIGITALE esclusivamente dal soggetto tenuto alla comunicazione e NON potranno essere utilizzate modalità di trasmissione alternative a cura di professionista incaricato o di soggetto delegato tramite il “modello di procura speciale


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Bollo per e-fattura dal 2023

 Dal 1° gennaio 2023, per effetto della L. n. 122/2022, il limite di importo entro il quale è possibile versare l’imposta cumulativamente passa da 250 a 5.000 euro.

Pertanto, va riscritto il calendario delle scadenze del pagamento del bollo delle e-fatture:

  • se l’imposta di bollo del primo trimestre supera 5.000 euro, la scadenza è il 31 maggio 2023;
  • se l’imposta di bollo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, la scadenza diventa quella del 30 settembre 2023 (in cui va versata l’imposta per il secondo trimestre);
  • se l’imposta di bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro, la scadenza è il 30 novembre 2023.
Infine, l’imposta di bollo riferita al III° trimestre scade il 30 novembre 2023 e quella del IV° trimestre il 28 febbraio 2024

 


     















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Registrazione degli atti privati:
L’F23 lascia il posto all’F24

 
Il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati si effettua con il modello F24 a far data dal 2 marzo prossimo.  Fino al 31 agosto 2020 può essere utilizzato anche l’F23 secondo le attuali modalità. A partire dal 1° settembre 2020, invece i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite F24.

 

Scheda Carburante, rinviato l'obbligo di fatturazione elettronica


 

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Privacy: il Gdpr, nuovo regolamento europeo

E' entrato in vigore in tutta l'Ue il 25 maggio. Sostituendo la direttiva 95/46/Ce, nata quando lo scambio di dati era sensibilmente minore.


Dal 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/679 è direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea e va a sostituire il Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) . Il Regolamento introduce regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso, puntando a garantire maggiori tutele per i cittadini in maniera omogenea in tutta l’Unione, sebbene ogni Stato possa integrare i contenuti del regolamento. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal Garante della Privacy. Il regolamento diventa immediatamente applicabile senza bisogno di essere recepito con provvedimenti nazionali; avremmo quindi un testo unico valido in tutti i paesi UE che mirerà a rendere omogeneo ed elevato il livello di protezione dei dati personali e a favorire la circolazione degli stessi all’interno dell’Unione Europea. Agli Stati Membri dell’Unione rimarrà la possibilità di introdurre ulteriori regole e condizioni.

Con l’uscita del Regolamento n. 679 non vengono aboliti i provvedimenti del nostro Garante su Videosorveglianza, Amministratori di Sistema, fidelity card, biometria e tracciamento flussi bancari. È quindi probabile che il Garante Privacy modifichi o integri alcuni provvedimenti per adeguarli alle prescrizioni del Regolamento Europeo n. 679. Il Garante Privacy italiano potrà inoltre integrare il Regolamento UE 679 per disciplinare il trattamento di dati personali effettuato per adempiere obblighi di legge italiana ed in particolari ambiti, ad esempio quello dei dati sanitari, oppure per definire in modo più dettagliato gli obblighi per le PMI (ovvero per le imprese con meno di 250 dipendenti).

Il Regolamento 679 disciplina esclusivamente il trattamento di dati personali relativi a persone fisiche non decedute, quindi tutti i trattamenti relativi a persone giuridiche, compresi il nome, la forma della persona giuridica ed i suoi dati di contatto.

Vengono stabiliti nuovi limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue. Entra in vigore l’obbligo di segnalazione per i casi di violazione dei dati personali (data breach).

                             











   

      D.LGS.81/2008 TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Vi informiamo che sono intervenute variazioni alla normativa in oggetto . Come già segnalatovi a suo tempo , in ns.studio non si occupa di tale materia. Vi suggeriamo pertanto di prendere contatto con chi a suo tempo ha curato gli adempimenti in materia di sicurezza per i dovuti aggiornamenti

 

 

 

     

STUDIO AEMME SRL
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